Ammontare
del credito di imposta
274. Il credito d'imposta è commisurato
alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 273
eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi
alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura
produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano
oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta
della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati
mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo
sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non
comprende le spese di manutenzione.