Legge
n. 296/2006 - GU 11.1.2007-
Suppl. Ordinario 7
…….Omissis……
Credito di imposta per nuovi investimenti
nelle aree svantaggiate
271. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali
nuovi indicati nel comma 273, destinati a strutture produttive ubicate
nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata,
Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo
87, paragrafo 3,lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità
europea [159], a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta
in corso alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito un
credito d'imposta secondo le modalità di cui ai commi da
272 a 279.
Misura massima del credito di imposta
272. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima
consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste
dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per
il periodo 2007-2013 e non è cumulabile con il sostegno de
minimis nè con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto
i medesimi costi ammissibili.
Acquisizioni agevolabili
273. Ai fini del comma 271, si considerano agevolabili le acquisizioni,
anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:
a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed
attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale
di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424
del codice civile [160], destinati a strutture produttive già
esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui
al comma 271;
b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e
gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;
c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi
produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività
svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come
definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti
in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso
degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.
Ammontare del credito di imposta
274. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo
complessivo dei beni indicati nel comma 273 eccedente gli ammortamenti
dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie
dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione
degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento
agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in
funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di
locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore
per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.
Settori esclusi dal credito di imposta
275. L'agevolazione di cui al comma 271 non si applica ai soggetti
che operano nei settori dell'industria siderurgica e delle fibre
sintetiche, come definiti rispettivamente agli allegati I e II agli
Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale
2007-2013 [161], pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea C 54 del 4 marzo 2006, nonché ai settori della pesca,
dell'industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo.
Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano
prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie
specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi
progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali
e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea
e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea.
Modalità di determinazione
del credito di imposta
276. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi
investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere
indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre
alla formazione del reddito nè della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui
redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241 [162], e successive modificazioni, a decorrere dal sesto
mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale
il credito è concesso.
Decadenza dal credito di imposta in
caso di mancata entrata in funzione del bene
277. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione
entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro
acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato
escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati
in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello
nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti
a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa
ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno
dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato
escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti;
se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi
vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati,
il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo
non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede
i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione
finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano
anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta
indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente
comma è versato entro il termine per il versamento a saldo
dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui
si verificano le ipotesi ivi indicate.
Verifiche
per garantire la corretta applicazione del credito di imposta
278. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono
adottate le disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie
a garantire la corretta applicazione dei commi da 271 a 277. Tali
verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione
del credito d'imposta, sono, altresì, finalizzate alla valutazione
della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine
di valutare l'opportunità di effettuare un riequilibrio con
altri strumenti aventi analoga finalità.
Preventiva autorizzazione comunitaria
279. L'efficacia dei commi da 271 a 278 è subordinata, ai
sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunità europea[163], all'autorizzazione della Commissione
europea