CREDITO D’IMPOSTA
(Legge n. 296/2006 - GU 11.1.2007- Suppl. Ordinario 7)
La legge finanziaria per l’anno 2007 ha riproposto , con alcune sostanziali novità, il credito d’imposta per gli investimenti in aree svantaggiate già previsto dall’art. 8 della legge finanziaria 2001.

SOGGETTI BENEFICIARI:
Tutte le imprese (FARMACIE COMPRESE) che effettuano investimenti in beni nuovi, quale che sia la forma giuridica con cui sono condotte
- società di persone: snc e sas
- società di capitali: srl, spa, sapaz

DURATA DELL’AGEVOLAZIONE
Il bonus è riconosciuto per gli investimenti effettuati nel periodo 2007 – 2013 a decorrere dall’avvenuta autorizzazione della Comunità Europea. (Data prevista: 15 giugno p.v.)

AMBITO TERRITORIALE
Imprese ubicate nelle regioni:
Campania, Puglia e Sicilia che beneficeranno di un’intensità di aiuto del 30%;
Calabria che beneficerà di una intensità di aiuto del 40% per l’anno 2007 e poi del 30%;
Basilicata per la quale il beneficio del 30% è previsto solo fino al 2010;
Una pluralità di altre aree (intere province, comuni o porzioni di comuni) per le quali sono previsti aiuti per intensità variabili dal 15% al 10%.
A queste quote vanno aggiunte le maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie.

BENI AGEVOLABILI
Sono quelli indicati al comma 273 .A titolo esemplificativo, per le farmacie, possono essere agevolabili:
il frigo, il bancone, i mobili e le attrezzature del laboratorio, gli arredi e le scaffalature per l’esposizione dei prodotti, il lettore del codice a barre, il robot che preleva le medicine, i display scorrevoli per la visualizzazione di prezzi o di messaggi commerciali o di indicazioni di vendita, l’insegna e gli altri sistemi luminosi di individuazione dell’esercizio,
i programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali della farmacia;
i prodotti concernenti nuove tecnologie
Sempre a titolo esemplificativo, sono, invece, da ritenersi esclusi:
gli autoveicoli e i motoveicoli; i computers e relative periferiche; i telefoni, i fax e le fotocopiatrici; i carrelli elevatori; gli arredi dell’ufficio;
i lavori di ristrutturazione immobiliare e tutti gli impianti e le attrezzature infissi al suolo.

IMPORTO DELL’AGEVOLAZIONE
E’ commisurato, per ogni esercizio, alla quota del costo complessivo sostenuto nell’anno; al netto degli ammortamenti relativi alle medesime categorie di beni d’investimento ma non diminuito da dismissioni o cessioni di beni della stessa categoria effettuate nell’anno di cui si tratti.
E’ riferito non solo agli acquisti in proprietà ma anche agli investimenti operati col ricorso a contratti di leasing con riferimento al costo sostenuto dalla società di leasing e non a quello complessivo (canoni più prezzo di riscatto) sostenuto dall’utilizzatore.

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