L’art. 5 del decreto Bersani sulle liberalizzazioni riguarda i farmaci generici senza ricetta medica, che possono essere venduti nei supermercati o in altri esercizi commerciali e con sconto libero.

Vendita nei supermercati
I commi 1) e 2) stabiliscono che i farmaci generici (quelli senza ricetta medica)
- possono essere venduti al di fuori del canale “farmacia”
- solo durante l’apertura dell’esercizio commerciale
- in appositi spazi separati dagli altri settori,
- alla presenza di un farmacista iscritto all’albo e
- sono vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sottocosto aventi ad oggetto i farmaci.

Sconto libero

Il comma 3 prevede lo sconto libero, a condizione che sia esposto e che sia applicato a tutti. Viene quindi eliminato lo sconto massimo del 20% introdotto dal decreto Storace.

Titolarità delle farmacie

Il comma 5 prevede una maggiore libertà nella titolarità delle farmacie, cadendo, fra l’altro, il divieto di rispettare il confine territoriale provinciale per lo svolgimento della propria attività. Inoltre un singolo farmacista può essere titolare di più farmacie, il che può dar luogo a economie di scala (che esistono in molti settori del commercio) e si elimina l’incompatibilità tra l’attività all’ingrosso e attività al dettaglio.

Superamento del principio ereditario

Infine è abrogata la norma che consente all’erede di un farmacista di continuare per molti anni ad essere titolari della farmacia di famiglia senza essere laureato ed iscritto all’albo.
Gli eredi possano avere la farmacia solo per alcuni anni (tempo di organizzarsi) e non più per 10 o oltre, come avveniva adesso.

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