L’art.
5 del decreto Bersani sulle
liberalizzazioni riguarda i farmaci generici senza ricetta medica,
che possono essere venduti nei supermercati o in altri esercizi
commerciali e con sconto libero.
Vendita
nei supermercati
I commi 1) e 2) stabiliscono che i farmaci generici (quelli senza
ricetta medica)
- possono essere venduti al di fuori del canale “farmacia”
- solo durante l’apertura dell’esercizio commerciale
- in appositi spazi separati dagli altri settori,
- alla presenza di un farmacista iscritto all’albo e
- sono vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sottocosto
aventi ad oggetto i farmaci.
Sconto libero
Il comma 3 prevede lo sconto libero, a condizione che sia esposto
e che sia applicato a tutti. Viene quindi eliminato lo sconto massimo
del 20% introdotto dal decreto Storace.
Titolarità delle farmacie
Il comma 5 prevede una maggiore libertà nella titolarità
delle farmacie, cadendo, fra l’altro, il divieto di rispettare
il confine territoriale provinciale per lo svolgimento della propria
attività. Inoltre un singolo farmacista può essere
titolare di più farmacie, il che può dar luogo a economie
di scala (che esistono in molti settori del commercio) e si elimina
l’incompatibilità tra l’attività all’ingrosso
e attività al dettaglio.
Superamento del principio ereditario
Infine è abrogata la norma che consente all’erede di
un farmacista di continuare per molti anni ad essere titolari della
farmacia di famiglia senza essere laureato ed iscritto all’albo.
Gli eredi possano avere la farmacia solo per alcuni anni (tempo
di organizzarsi) e non più per 10 o oltre, come avveniva
adesso.