TESTO
INTEGRALE DEL DECRETO BERSANI ART. 5
Art.
5
Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci
1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo
4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, possono effettuare attivita' di vendita al pubblico
dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis
del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti
non soggetti a prescrizione medica, secondo le modalita' previste
dal presente articolo. E' abrogata ogni norma incompatibile.
2. La vendita di cui al comma 1 e' consentita durante
l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata
nell'ambito di un apposito reparto, con l'assistenza di uno o piu'
farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti
al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni
a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.
3. Ciascun distributore al dettaglio puo' determinare
liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore
sulla confezione del farmaco, purche' lo sconto sia esposto in modo
leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti.
Ogni clausola contrattuale contraria e' nulla. Sono abrogati l'articolo
1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, ed ogni altra
norma incompatibile.
4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e' aggiunto, infine,
il seguente periodo: «L'obbligo di chi commercia all'ingrosso
farmaci di detenere almeno il 90 per cento delle specialita' in
commercio non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da
parte del servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilita'
del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista.».
5. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre
1991, n. 362, sono soppresse le seguenti parole: «che gestiscano
farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge»; al comma 2 del medesimo articolo sono soppresse le
seguenti parole: «della provincia in cui ha sede la societa»;
al comma 1, lettera a), dell'articolo 8 della medesima legge e'
soppressa la parola: «distribuzione».
6. Sono abrogati i commi 5, 6, 7, 9 e 10 dell'articolo
7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
7. All'articolo 100 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.
Le attivita' di distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella
di fornitura al pubblico di medicinali in farmacia sono tra loro
incompatibili se svolte dal medesimo soggetto imprenditoriale».